Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 dell’8 ottobre scorso sono stati pubblicati i decreti attuativi delle LL.RR. 9/2009 e 11/2010, che riguardano alcune misure di sostegno economico riservate alle aziende, studi professionali, cooperative e associazioni con sede in Sicilia che assumono a tempo indeterminato lavoratori rientranti nelle categorie svantaggiate.
La principale novità consiste nel fatto che detti benefici sono cumulabili tra loro e che la domanda da presentare sarà unica.
Si tratta di sgravi contributivi e dell’erogazione di un contributo fisso per ciascun lavoratore assunto per il triennio 2010/2012.
Per la piena operatività delle misure bisognerà comunque aspettare sia l’emanazione del relativo bando sulla Gazzetta Ufficiale, che l’attivazione della procedura telematica, che consentirà l’invio da parte dei datori di lavoro delle istanze di autorizzazione, da parte dell’Agenzia Regionale per l’impiego.
L’istruttoria prevede che le richieste siano istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica ed ammesse a finanziamento sino alla concorrenza delle effettive disponibilità finanziarie, che ad oggi sono di circa 160 milioni di euro per il triennio 2010/2012. Con questo tipo di procedura viene ad essere garantita l’oggettività della selezione e la certezza dei tempi di erogazione.
Una volta ottenuta l’autorizzazione, il datore di lavoro dovrà effettuare le assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, pena la decadenza dal beneficio.
Vediamo ora di vedere in sintesi quali sono i requisiti e le condizioni previste da questi decreti di attuazione per l’effettiva fruibilità dei benefici.
A) Beneficiari
• Datori di lavoro con sede stabile in Sicilia che assumono, a tempo indeterminato lavoratori e lavoratrici:
o svantaggiati (disoccupati da oltre 6 mesi; titolari della sola scuola dell’obbligo; ultra cinquantenni; adulti con a carico una o più persone a carico, lavoratori occupati in settori a disparità uomo donna superiore al 25%; membri di minoranze nazionali)
o molto svantaggiati (disoccupati da oltre 24 mesi)
o disabili
B) Aiuti previsti
• Ex L.r. 9/2009 – sgravio contributivo – vedi durata L.r. 11/2010
• Ex L.r. 11/2010 – contributo fisso pari a:
o Euro 333 al mese per 12 mesi per lavoratore svantaggiato, assunto a tempo indeterminato
o Euro 333 al mese per 24 mesi per lavoratore molto svantaggiato o disabile, assunto a tempo indeterminato
o Euro 416 al mese per 12 mesi per lavoratrice svantaggiata assunta a tempo indeterminato;
o Euro 416 al mese per 24 mesi per lavoratrice molto svantaggiata o disabile assunta a tempo indeterminato;
C) Limite degli aiuti previsti
• 50% costi salariali ovvero:
o Retribuzione imponibile IRPEF
o Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori
Esempio: Assunzione di lavoratore molto svantaggiato:
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a) Retribuzione lorda annua € 24.000,00
b) Contributi lavoratore 13% € 3.120,00
c) Retribuzione imponibile IRPEF € 20.880,00
d) Contributi azienda 28% € 6.720,00
e) Contributi assistenziali 3% € 720,00
f) Contributi assicurativi 3% € 720,00
(c+b+d+e+f) Costi salariali € 32.160,00
Intensità d'aiuto 50% € 16.080,00
L.r. 11/2010 Contributo fisso x primi 12 mesi su 24 mesi €. 333,00 €. 3.996,00
L.r. 9/2009 Sgravio contributivo x primi 12 mesi su 24 mesi (b+d+e+f) €. 11.280,00
Totale contributi concessi all'intensità d'aiuto €. 15.276,00
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D) Requisiti delle nuove assunzioni
- le nuove assunzioni devono rappresentare un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall’impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione a tempo indeterminato.
- nei casi in cui le nuove assunzioni non rappresentino un incremento netto del numero dei dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media dei 12 mesi precedenti, queste devono essersi rese necessarie per coprire dei posti resisi vacanti a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
E) Durata del rapporto di lavoro con i nuovi assunti
Al fine di garantire l’effettività del sistema di aiuti predisposto, è previsto che ai lavoratori assunti, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, sia garantita la continuità dell’impiego per un periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro.
In mancanza di una definizione normativa o contrattuale il posto dovrà essere mantenuto per un periodo minimo di 3 anni per le piccole e medie imprese, 5 anni per le grandi imprese e gli altri datori di lavoro beneficiari.
F) Modalità di fruizione
Fase 1: Istanza on line
• Modulo on-line con firma digitale
• Invio istanza e allegati con posta elettronica certificata
• Conferma ricezione e certificazione dell’ordine cronologico
Fase 2: Istruttoria trimestrale
•Entro 30 gg. da fine trimestre: comunicazione dell’Agenzia regionale per l’impiego dell’avvenuta autorizzazione sulla base dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza e anticipazione del 50% (con polizza fideiussoria)
Fase 3: Liquidazione contributi
• Comunicazione semestrale del datore di lavoro dei pagamenti ai lavoratori
• Liquidazione da parte dell’Agenzia regionale per l’impiego del contributo sulle spettanze pagate nel semestre
• Il tutto legato alla regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
G) Adempimenti
Potranno fruire dei benefici economici per le nuove assunzioni solo quei datori di lavoro che applichino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.
I datori di lavoro interessati dovranno altresì essere in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia
H) Esclusioni
Sono esclusi dai benefici i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni antecedenti la data di presentazione dell’istanza per l’autorizzazione a fruire dei benefici, si siano verificati incidenti sul lavoro che abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, sempre che tali circostanze siano state accertate con sentenza passata in giudicato.
Sono esclusi dalla fruizione dei benefici anche quei datori di lavoro che abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti qualificati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.