Pubblicate le direttive per gli alluvionati del 22/11/2011
DECRETO 26 gennaio 2012.
Direttive relative alla concessione delle agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese aventi sede presso i comuni della provincia di Messina danneggiati dagli eventi alluvionali del 22 novembre 2011.
Allo scopo di contribuire alla normalizzazione dell’equilibrio economico-finanziario delle imprese, aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011 nei comuni ricadenti nella provincia di Messina individuati nella delibera di Giunta n. 334 del 24 novembre 2011, colpite dalla grave situazione di crisi economico-sociale causata dagli eccezionali eventi alluvionali sono autorizzati interventi creditizi sotto forma di finanziamento di durata non superiore a sei anni in favore delle predette imprese.
Possono beneficiare delle agevolazioni previste le piccole e medie imprese ivi comprese le microimprese, e le imprese del settore turistico-alberghiero.
Gli interventi creditizi a favore delle imprese aventi sede legale da almeno sei mesi antecedenti al 22 novembre 2011 nella provincia di Messina ed individuati nella delibera di Giunta n. 334/2011, sono effettuati secondo il regime “de minimis”, per cui gli importi concessi ad una medesima impresa non possono superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Gli interventi sono commisurati al 40% della media del fatturato dei tre esercizi antecedenti il verificarsi della grave situazione di emergenza economico-sociale e precisamente degli esercizi 2008/2009/2010.
Per le imprese che hanno meno di tre anni di vita, il 40% del fatturato verrà calcolato sulla media del biennio o del bilancio 2010.
Per le imprese che hanno avviato l’attività nel terzo quadrimestre del 2010 l’intervento agevolato non potrà superare € 30.000,00.
L’importo massimo del finanziamento non può superare € 200.000,00 per ogni singola impresa beneficiaria.
Il tasso di interesse posto a carico dei beneficiari, per le operazioni di credito è pari al 40% del tasso di riferimento fissato dalla Commissione europea come previsto dall’art. 16 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32 e successive modifiche ed integrazioni. Il tasso si riduce al 30% se i richiedenti sono società cooperative o giovani imprenditori.
La durata del finanziamento di cui al presente decreto non potrà essere superiore a mesi settantadue.
La ditta beneficiaria dovrà impegnarsi a pagare alla scadenza del 6° mese e del 12° mese (considerate semestralità di preammortamento) gli interessi maturati e dovrà procedere al rimborso del finanziamento ottenuto in quattro rate semestrali di eguale importo, comprensive del capitale e degli interessi alla scadenza del 18°, del 24°, del 30°, del 36°, del 42° e del 48° (e così via nel caso di ammortamento in 60 mesi) mese dalla data di utilizzo. Le scadenze vengono fissate al 3 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.
Il finanziamento da perfezionare con scrittura privata dovrà essere assistito da effetti cambiari da rilasciarsi per ogni singola scadenza con eventuale avallo di terzi garanti.
Le istanze, firmate dal legale rappresentante della ditta, devono essere presentate a Banca Nuova S.p.A., istituto gestore del Fondo regionale per il commercio e devono essere corredate esclusivamente dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione al registro delle imprese (in originale e copia con annotazione di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni) dal quale risultino la data di iscrizione e l’attività esercitata;
b) autorizzazione amministrativa per l’esercizio dell’attività rilasciata dal comune ed eventuali altre autorizzazioni ove necessarie per lo svolgimento dell’attività (autorizzazioni di PS, dei Monopoli etc);
c) certificati di iscrizione all’INPS e all’INAIL (ove necessaria l’iscrizione);
d) documento unico di regolarità contributiva (DURC);
e) dichiarazione responsabile, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, circa l’esistenza di eventuali procedure esecutive nel corso dell’ultimo triennio;
f) bilanci relativi ai tre esercizi 2008/2009/2010 e relative dichiarazioni dei redditi (mod. unico) e situazione dei conti alla data di presentazione della domanda.
Per le imprese in contabilità semplificata, dichiarazione dei redditi nonché dichiarazione responsabile, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con indicati il fatturato nel triennio di riferimento;
g) dichiarazione “de minimis” da rilasciarsi ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.n. 445 del 28 dicembre 2000.
Per l’istruttoria delle domande verrà applicato il procedimento valutativo a “sportello” previsto dall’art. 187 - comma 3, della legge regionale n. 32/2000, e pertanto si procederà secondo l’ordine di presentazione delle domande stesse.
Le istanze saranno sottoposte, nel più breve tempo possibile, secondo l’ordine di presentazione delle stesse, al comitato amministrativo di cui al punto 5 dell’art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, che adotterà le delibere di concessione dei finanziamenti.
La stessa impresa potrà godere del finanziamento di cui all’art. 24 della legge regionale n. 8/2012 per una sola volta.