DECRETO 9 febbraio 2009 (GURS VENERDÌ 27 MARZO 2009 - N. 13)
Criteri e modalità per la concessione ed erogazione del contributo previsto dall'art.120 della legge regionale 3 maggio 2001, n.6.
Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca
Un contributo straordinario a titolo di indennizzo, nell'ambito del "de minimis", potrà essere concesso agli imprenditori i cui esercizi siano ubicati nell'ambito di centri urbani la cui attività abbia subito danni per effetto della chiusura prolungata al traffico per almeno un mese.
L'esercizio per il quale si chiede il contributo deve essere ubicato:
a) nella strada chiusa al transito veicolare per almeno un mese per l'esecuzione dei lavori;
b) in strade già pedonalizzate ove l'esecuzione dei lavori per oltre un mese abbia prodotto obbiettivi danni alle imprese (da provare mediante attestazione giurata e dichiarazione sui lavori del comune)
Per danno subito si intende il calo dei ricavi dovuti esclusivamente alla contrazione della vendita di merci e/o servizi, mentre non si terrà conto di mancati ricavi connessi ad altre voci (premi, abbuoni e similari).
Potranno essere ammessi ai benefici gli imprenditori che abbiano fatto pervenire le relative istanze in carta libera entro 60 giorni dalla riapertura al traffico.
Nella prima fase di applicazione verranno prese in considerazione tutte le istanze presentate riferentesi ad eventi dannosi verificatisi successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 nei limiti della disponibilità di bilancio dell'esercizio di riferimento.
L'Assessorato determinerà l'ammontare del contributo in misura proporzionale al danno dimostrato e nei limiti della disponibilità di bilancio, e comunque in misura non superiore al 50%.
Nel caso in cui per le istanze pervenute nel termine, riferentesi allo stesso evento dannoso, le risorse finanziarie dovessero risultare insufficienti, sarà determinata la percentuale di contributo concedibile in rapporto alle disponibilità di stanziamento.
Le domande devono essere corredate delle seguenti dichiarazioni:
- iscrizione al registro imprese;
- entità degli aiuti in de minimis percepiti dall'impresa nell'arco dei tre anni antecedenti decorrenti dal momento del primo aiuto de minimis;
e dalla seguente documentazione:
- attestazione da parte di un commercialista relativa alle entrate dello stesso periodo dell'anno precedente o per le imprese di nuova costituzione di quelle relative al periodo immediatamente precedente alla chiusura del traffico;
- attestazione da parte del comune ove l'attività ha sede, relativa alla data di inizio della chiusura al traffico della strada, nonché sulla effettiva durata della stessa chiusura.